Art. 11.
(Agente di polizia privata addetto alle investigazioni. Svolgimento del servizio e funzioni).

      1. L'agente di polizia privata addetto alle investigazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge le attività di investigazione e di informazione in ambito civile e penale.
      2. Ai fini del presente articolo per attività di investigazione intende:

          a) la raccolta di informazioni commerciali;

          b) l'acquisizione di prove e di informazioni da produrre in giudizio dalle parti, in ambito civile e penale;

          c) la ricerca di persone scomparse;

 

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          d) la verifica della fedeltà e della idoneità dei dipendenti di enti pubblici o privati.

      3. L'agente di polizia privata addetto alle investigazioni svolge la propria attività senza fare uso di divisa.