1. L'agente di polizia privata addetto alle investigazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge le attività di investigazione e di informazione in ambito civile e penale.
2. Ai fini del presente articolo per attività di investigazione intende:
a) la raccolta di informazioni commerciali;
b) l'acquisizione di prove e di informazioni da produrre in giudizio dalle parti, in ambito civile e penale;
c) la ricerca di persone scomparse;
d) la verifica della fedeltà e della idoneità dei dipendenti di enti pubblici o privati.
3. L'agente di polizia privata addetto alle investigazioni svolge la propria attività senza fare uso di divisa.